• autoriparatore
    gofredo406  0
    17/01/2011 - 10:41
    Spoiler troppo grande

    Ciao a tutti, sono stato seguito da carabinieri che poi mi hanno fermato per contestarmi che l'auto su cui viaggiavo aveva, secondo loro, lo spoiler troppo grande e quindi non regolare. PS: Premetto che non sporge dalla carrozzeria ne in lunghezza ne in larghezza. Che dite? (secondo loro deve essere riportato sul libretto) Dimenticavo di dire che sono 6 anni che ? intallato e in totale altre pattuglie mi avranno fermato 60 volte circa senza mai dirmi nulla

  • non definito
    UTENTE  0
    28/02/2011 - 00:17

    se non modifichi le dimensioni dell'auto e lo spoiler è omologato per la tua auto NON serve nessuna modifica alla carta di circolazione. ciao

  • autoriparatore
    bose  0
    28/02/2011 - 07:31

    qualsiasi modifica che viene effettuata sulla vettura è fuorilegge perchè non rispetta l'omologazione.sarebbero illegali anche i turbovetro[:I].purtroppo in italia l'omologazione TUV non è ammessa.

  • non definito
    UTENTE  0
    28/02/2011 - 23:20

    non sono daccordo,ci sono accessori omologati in italia,il tuv è tedesco...

  • non definito
    UTENTE  0
    01/03/2011 - 00:22

    Io lavoro molto con tuning sia estetico che meccanico e posso affermare con sicurezza che QUALSIASI modifica apportata(estetica,meccanica,elettrica o elettronica)affinchè sia a norma x il cds DEVE essere apportata sul libretto di circolazione.

  • non definito
    UTENTE  0
    01/03/2011 - 11:27

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per i Trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici Prot. N.5619.060.0 22 luglio 2003 Agli organi di Polizia Stradale Oggetto: Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore (art.72 del c.d.s), modifiche costruttive (art.78 del c.d.s.). Uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione diversi da quelli di cui all'art.151 del c.d.s. (art.153, c.9) 1. LUCI BLU IN SOSTITUZIONE DI QUELLE OMOLOGATE Sono modifiche ai dispositivi di illuminazione, definiti dalle disposizioni vigenti (art.151 del c.d.s. e normative CEE), non consentite e perciò sanzionabili, ai sensi dell'art.78 del c.d.s.. mentre il loro uso è altresì sanzionabile ai sensi dell'art.153, comma 9. Luci blu (o di altri colori non consentiti) installate in aggiunta alle luci contemplate nell'art.151, sono sanzionabili ai sensi dell'art.72, anche se non vengono usate. 2. ALETTONI, SPOILER, MINIGONNE Non essendo elencate tra le caratteristiche costruttive o funzionali, indicate nell'appendice V del titolo III°, sezione I° (art.227 del regolamento), non sono soggette ad aggiornamento della carta di circolazione : possono essere installate (analogamente ai portapacchi, centine rimovibili, portabiciclette, porta sci, ecc.) a cura e sotto l'esclusiva responsabilità del conducente, purchè non sporgano dalla sagoma del veicolo, siano efficacemente ancorate, non presentino bordi appuntiti o taglienti. 3. FINALE DELLA MARMITTA OMOLOGATA Le direttive comunitarie hanno stabilito che i dispositivi di scarico dei gas combusti dei veicoli possono essere sostituiti con altri, purchè omologati, e accompagnati da attestazione del costruttore di omologazione, e purchè la rumorosità della marmitta non superi quella indicata sulla carta di circolazione del veicolo (misurata in decibel, al numero di giri previsto). Tali dispositivi non sono da indicare sulle carte di circolazione. 4. LUCI ROSSE A LED ANTERIORI SCORREVOLI Vale integralmente quanto esposto al punto 1 circa l'installazione e/o uso. 5. LIMITE MASSIMO DI RIBASSAMENTO DELL'AUTOVETTURA Le direttive comunitarie non prevedono un altezza minima da terra della parte inferiore delle autovetture. Perciò l'assetto degli autoveicoli in generale non è determinabile dalla carta d circolazione, ma dalle schede di omologazione da richiedere al costruttore del veicolo qualora sorgano dubbi sui ribassamenti vistosi. Tali ribassamenti comportano la sostituzione, non ammessa, delle sospensioni. In tal caso, una volta verificato per via documentale (schede di omologazione) trattasi effettivamente di modifica, ricorrono le sanzioni contemplate nell'art. 78 del c.d.s.

  • non definito
    UTENTE  0
    19/04/2011 - 18:23

    Io faccio il responsabile tecnico revisioni e posso dirvi che la circolare Prot. N.5619.060.0 22 luglio 2003 è veritiera fino ad un certo punto nel senso che non è mai stata inserita nè nell'art.78 nè nell'79 del CdS che a tutto'oggi quindi rimangono quelli uffciali.Gliarticolo in questione puniscono tra le altre cose "l'alterazione delle caratteristiche costruttive e funzionali" di un veicolo ed il mancato aggiornamento della carta di circolazione. Il problema serio è la differenza di gravità punita dai due articoli: il 79 prevede solo la multa pari a circa 80 euro, il 78 prevede la multa pari a circa 400 euro con annessa ritiro carta di circolazione ed invio a revisione straordinaria.Questa differenza a prima vista è dovuta al pericolo che la modifica può creare.Il 79 infatti non menziona le così dette modifiche strutturali come ganci traino, impianti gpl o metano,serbatoi aggiuntivi e via dicendo. Tradotto per restare sicuri la cosa migliore da fare è sempre quella di andare in UMC ad omologare la modifica anche perchè normalmente è l'agente accertatore che stabilisce la pericolosità.



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